La contabilizzazione dei contratti Sabatini
- Giulia Di Maggio
- 10 feb 2017
- Tempo di lettura: 2 min
Executive summary
La c.d. legge Sabatini disciplina l’accesso delle imprese a finanziamenti a tasso agevolato con contributo statale in conto interessi per la realizzazione di investimenti in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica e tecnologie digitali destinati ad essere detenuti per almeno un triennio, pena la decadenza dal beneficio. L’accesso ai contributi riguarda esclusivamente imprese con sede operativa in Italia, non in liquidazione, né soggette a procedure concorsuali, e che non si trovino nelle condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” (nella definizione fornita nel regolamento CE n. 800/2008). La contabilizzazione di tali contratti avviene considerando le caratteristiche dell’operazione e correlando il contributo al costo per interessi sul finanziamento.
Inquadramento normativo
L’agevolazione Sabatini è disciplinata dall’articolo 2 del decreto legge 63 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013; i successivi Decreto Ministeriale del 27 novembre 2013 e Circolare Ministeriale 4567 del 10 febbraio 2014 definiscono condizioni di accesso, misura massima del contributo, modalità di concessione, erogazione ed intervento dell’organo di controllo e termini e condizioni per la presentazione delle domande per la concessione ed erogazione del contributo in conto interessi.
Le norme di riferimento configurano i contributi Sabatini quali contributi in conto esercizio sugli interessi derivanti dal finanziamento; pertanto essi devono essere contabilizzati, a norma dell’OIC 12, a diretta rettifica degli interessi maturati per competenza sui finanziamenti.
Inquadramento operativo
La contabilizzazione dei contratti Sabatini va strutturata con riferimento alle diverse dinamiche legate a:
investimento: l’acquisto del cespite va contabilizzato tra le immobilizzazioni materiali al lordo del contributo;
finanziamento: l’accensione del finanziamento determina la rilevazione del debito verso l’istituto finanziario, al lordo del contributo deliberato. Il pagamento delle rate a scadenza è contabilizzato come da piano di ammortamento per quota capitale ed interessi, al lordo di contributi;
contributo: il contributo viene rilevato quale ricavo (con contropartita il credito verso l’ente erogatore o saldo di conto corrente bancario qualora l’incasso fosse contestuale alla concessione) e riscontato nei diversi esercizi di durata del finanziamento, sulla base degli interessi lordi di competenza maturati sul finanziamento stesso, in modo tale da correlare il costo per interessi al relativo contributo (non è quindi corretta la ripartizione dei contributi in base al tempo). I contributi andranno poi riclassificati in bilancio a rettifica degli interessi passivi di conto economico.
In presenza di leasing, la contabilizzazione avviene con gli stessi criteri, salvo il fatto che non vi è un cespite di proprietà, ma i canoni leasing, a rettifica dei quali andranno contabilizzati i contributi Sabatini.
Settori interessati
Produttori di macchinari industriali (torni, fresatrici, macchine per la lavorazione del legno, macchine per la lavorazione del vetro, macchine per l'industria alimentare - impastatori, miscelatori, estrusori, termoformatrici), Aziende metalmeccaniche, Aziende dell'automazione
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